MODALITÀ RICONOSCIMENTO CREDITI

I trasferimenti, i passaggi e i riconoscimenti di CFU sono effettuati in applicazione a quanto stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo e dal manifesto generale degli studi, su valutazione della Commissione.

I riconoscimenti dei crediti vengono deliberati dal Consiglio di corso di studio nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento per il riconoscimento crediti nei corsi di laurea della classe LM-62/LM-88.

Il Consiglio potrà effettuare il riconoscimento totale o parziale della carriera di studio, fino a quel momento seguita, con la convalida degli esami sostenuti e dei crediti acquisiti ed indica l’anno di corso a cui lo studente viene iscritto.

Con il riconoscimento di almeno 40 CFU, lo studente verrà ammesso al secondo anno di corso.

Coloro che fossero interessati potranno richiedere la convalida degli esami e/o eventuali idoneità sostenuti in precedenza, presentando apposita domanda alla segreteria studenti di competenza entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno accademico. 

Gli esami riconosciuti verranno registrati nell’A.A. di richiesta.

Non saranno riconosciuti esami svolti da più di 10 anni accademici rispetto a quello di presentazione della richiesta.

Lo studente che intende immatricolarsi con abbreviazione di carriera, potrà chiedere il riconoscimento di cfu acquisiti in altro percorso universitario ma dello stesso livello. 

È inoltre possibile chiedere il riconoscimento delle attività formative svolte nell’eventuale secondo corso di iscrizione (Contemporanea iscrizione ex D.M.930/2022).

Gli esami sostenuti nella pregressa carriera di livello magistrale non possono essere riconosciuti se impiegati come requisiti di acceso per il corso di laurea magistrale per il quale si chiede l’accesso.

Agli studenti possono essere riconosciuti una seconda volta solo esami svolti in passate carriere universitarie non concluse (per rinuncia o decadenza)

L’eventuale riconoscimento dei CFU, seguirà la seguente modalità:

Ordinamento ante dm 509/1999: l’esame semestrale sostenuto in precedenza potrà essere riconosciuto fino a un massimo di 6 cfu, quello annuale fino a un massimo di 12 cfu

Ordinamento secondo il dm 509/1999 gli esami da 4 o 5 cfu potranno essere riconosciuti fino a un massimo di 3 cfu (prevedendo integrazioni).

Ordinamento secondo dm 270/2004 gli esami saranno valutati col peso in cfu effettivamente maturato In tutti i casi, il riconoscimento verrà effettuato in base al peso in CFU degli esami del piano di studi del Corso di Laurea in Sociologia e Criminologia.

I titoli di master, corsi di formazione, abilità professionali e altre abilità certificate potranno essere riconosciuti come attività di lettera F fino a un massimo di 24 CFU (nota prot. 686 del 21/06/2024 del MUR e MPA)

Le certificazioni di lingua extrauniversitari saranno riconosciute solo se conseguite presso enti accreditati dal Ministero; con il possesso di un certificato di livello B2 di lingua straniera prevista dal CDS, saranno riconosciuti 3 CFU.

La competenza del riconoscimento spetta sempre al CDS; sono, infatti, escluse forme di automatismo.

In caso di trasferimenti e/o passaggi di corso privi di attività formative pregresse da valutare, la Segreteria Studenti procederà all’attivazione della carriera senza necessità di approvazione del Consiglio.

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